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CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO
PREMESSO CHE
a) la società A.L.F.A. Italia, con sede in Mantova, Via Giulio
Romano n. 22, P.I. (C.F.) IT 00418920203 - www.alfaitalia.com - E-mail
info@alfaitalia.com - successivamente denominata A.L.F.A. ITALIA, è
società di servizi specializzata nel recupero dei crediti d'impresa
e nella consulenza legale alle imprese;
b) A.L.F.A. ITALIA è società autorizzata all'esercizio
di tale attività ai sensi del TULPS, in forza d'autorizzazione
della Questura di Mantova n. 13. B/96 del 19.02.1996;
c) L'ASSISTITO potrà usufruire dei servizi effettuati da A.L.F.A.
Italia solo con l'accettazione delle presenti condizioni generali di
contratto
d) L'ASSISTITO intende conferire mandato ad A.L.F.A. ITALIA, affinché
quest'ultima lo assista, alle condizioni successivamente riportate,
sia nell'attività extragiudiziale sia in quella giudiziale di
recupero dei crediti.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti
CONVENGONO
E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. Le premesse sono parte integrante della presente pattuizione.
2. L'ASSISTITO incarica A.L.F.A. ITALIA d'effettuare direttamente oppure
a mezzo di altre società di recupero crediti, tutta l'attività
extragiudiziale necessaria per recuperare i propri crediti scaduti nei
confronti della propria clientela, così come identificati nella
"Denuncia del caso insorto" di cui all'art. 7 del presente
contratto.
3. Le società di recupero crediti indicate al precedente art.
2. saranno scelte esclusivamente da A.L.F.A. ITALIA.
4. L'ASSISTITO incarica A.L.F.A. ITALIA d'effettuare, attraverso l'attività
prestata da professionisti abilitati, tutta l'attività giudiziale
necessaria per recuperare i propri crediti scaduti nei confronti dei
propri clienti, così come identificati nella "Denuncia del
caso insorto" di cui all'art. 7 del presente contratto.
5. I professionisti indicati al precedente art. 4., saranno scelti esclusivamente
da A.L.F.A. ITALIA.
6. I crediti affidati ad A.L.F.A. ITALIA dall'ASSISTITO saranno liquidi,
documentali, esigibili e non contestabili.
7. Ogni singolo caso di recupero crediti affidato ad A.L.F.A. ITALIA
dall'ASSISTITO dovrà essere corredato da tutti i documenti comprovanti
il diritto di credito, da una sommaria descrizione del caso, dall'apposito
modulo di "Denuncia del caso insorto", sia esso cartaceo oppure
telematico, compilato in ogni sua parte e da ogni altro atto o documento
richiesto da A.L.F.A. ITALIA all'ASSISTITO, necessario all'esperimento
dell'azione di recupero (fatture, titoli di credito, estratti autentici
delle scritture contabili, copie originali di documenti fiscali).
8. A.L.F.A. ITALIA procederà al recupero del CREDITO affidato
dall'ASSISTITO nel modo che riterrà più opportuno.
9. A.L.F.A. ITALIA sosterrà per l'attività di recupero
tutte le spese necessarie al raggiungimento dello scopo.
10. A titolo di corrispettivo dell'attività di recupero crediti
effettuata, l'ASSISTITO riconoscerà ad A.L.F.A. ITALIA:
A. La Somma percentuale sugli effettivi recuperi, sia pure parziali
e/o a seguito di transazione così come indicata nell'apposito
"form" di denuncia del caso insorto.
11. L'ASSISTITO riconoscerà ad A.L.F.A. ITALIA la percentuale
di cui al precedente art. 10. A. anche qualora il debitore, dopo l'affidamento
del caso insorto, estinguesse direttamente il proprio debito pagando
l'ASSISTITO; in tal caso quest'ultimo si obbliga a darne immediata comunicazione
ad A.L.F.A. ITALIA.
12. Nel caso in cui il recupero del credito avvenga attraverso la restituzione
di merce, la percentuale, di cui al precedente art. 10. A., sarà
ridotta del 50 % (cinquanta per cento).
13. A.L.F.A. ITALIA potrà trattenere le somme maturate a proprio
favore sui crediti riscossi per conto dell'ASSISTITO.
14. Ai sensi della Legge 31.12.1996 N°675 L' ASSISTITO dichiara
di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.10 e di aver preso atto
dei diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96, esprimendo, altresì,
il consenso affinché i propri dati possano essere trattati, nel
rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati nell'informativa
ed affinché possano essere oggetto di comunicazione ad altri
soggetti per le finalità dichiarate.
15. Per qualsiasi controversia in qualunque modo derivante dalla conclusione,
dall'interpretazione oppure dall'esecuzione del presente contratto,
sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Mantova
ACCETTO
- NON ACCETTO
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