Alfa Italia


CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PREMESSO CHE


a) la società A.L.F.A. Italia, con sede in Mantova, Via Giulio Romano n. 22, P.I. (C.F.) IT 00418920203 - www.alfaitalia.com - E-mail info@alfaitalia.com - successivamente denominata A.L.F.A. ITALIA, è società di servizi specializzata nel recupero dei crediti d'impresa e nella consulenza legale alle imprese;
b) A.L.F.A. ITALIA è società autorizzata all'esercizio di tale attività ai sensi del TULPS, in forza d'autorizzazione della Questura di Mantova n. 13. B/96 del 19.02.1996;
c) L'ASSISTITO potrà usufruire dei servizi effettuati da A.L.F.A. Italia solo con l'accettazione delle presenti condizioni generali di contratto
d) L'ASSISTITO intende conferire mandato ad A.L.F.A. ITALIA, affinché quest'ultima lo assista, alle condizioni successivamente riportate, sia nell'attività extragiudiziale sia in quella giudiziale di recupero dei crediti.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


1. Le premesse sono parte integrante della presente pattuizione.
2. L'ASSISTITO incarica A.L.F.A. ITALIA d'effettuare direttamente oppure a mezzo di altre società di recupero crediti, tutta l'attività extragiudiziale necessaria per recuperare i propri crediti scaduti nei confronti della propria clientela, così come identificati nella "Denuncia del caso insorto" di cui all'art. 7 del presente contratto.
3. Le società di recupero crediti indicate al precedente art. 2. saranno scelte esclusivamente da A.L.F.A. ITALIA.
4. L'ASSISTITO incarica A.L.F.A. ITALIA d'effettuare, attraverso l'attività prestata da professionisti abilitati, tutta l'attività giudiziale necessaria per recuperare i propri crediti scaduti nei confronti dei propri clienti, così come identificati nella "Denuncia del caso insorto" di cui all'art. 7 del presente contratto.
5. I professionisti indicati al precedente art. 4., saranno scelti esclusivamente da A.L.F.A. ITALIA.
6. I crediti affidati ad A.L.F.A. ITALIA dall'ASSISTITO saranno liquidi, documentali, esigibili e non contestabili.
7. Ogni singolo caso di recupero crediti affidato ad A.L.F.A. ITALIA dall'ASSISTITO dovrà essere corredato da tutti i documenti comprovanti il diritto di credito, da una sommaria descrizione del caso, dall'apposito modulo di "Denuncia del caso insorto", sia esso cartaceo oppure telematico, compilato in ogni sua parte e da ogni altro atto o documento richiesto da A.L.F.A. ITALIA all'ASSISTITO, necessario all'esperimento dell'azione di recupero (fatture, titoli di credito, estratti autentici delle scritture contabili, copie originali di documenti fiscali).
8. A.L.F.A. ITALIA procederà al recupero del CREDITO affidato dall'ASSISTITO nel modo che riterrà più opportuno.
9. A.L.F.A. ITALIA sosterrà per l'attività di recupero tutte le spese necessarie al raggiungimento dello scopo.
10. A titolo di corrispettivo dell'attività di recupero crediti effettuata, l'ASSISTITO riconoscerà ad A.L.F.A. ITALIA:
A. La Somma percentuale sugli effettivi recuperi, sia pure parziali e/o a seguito di transazione così come indicata nell'apposito "form" di denuncia del caso insorto.
11. L'ASSISTITO riconoscerà ad A.L.F.A. ITALIA la percentuale di cui al precedente art. 10. A. anche qualora il debitore, dopo l'affidamento del caso insorto, estinguesse direttamente il proprio debito pagando l'ASSISTITO; in tal caso quest'ultimo si obbliga a darne immediata comunicazione ad A.L.F.A. ITALIA.
12. Nel caso in cui il recupero del credito avvenga attraverso la restituzione di merce, la percentuale, di cui al precedente art. 10. A., sarà ridotta del 50 % (cinquanta per cento).
13. A.L.F.A. ITALIA potrà trattenere le somme maturate a proprio favore sui crediti riscossi per conto dell'ASSISTITO.
14. Ai sensi della Legge 31.12.1996 N°675 L' ASSISTITO dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.10 e di aver preso atto dei diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96, esprimendo, altresì, il consenso affinché i propri dati possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati nell'informativa ed affinché possano essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti per le finalità dichiarate.
15. Per qualsiasi controversia in qualunque modo derivante dalla conclusione, dall'interpretazione oppure dall'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Mantova


ACCETTO - NON ACCETTO


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